Risposta Lettera Brulli Energia srl
15 ottobre 2010
Raffaele Tolone
Allego copia della lettera indirizzata alla Società Parco Eolico Girifalco Srl Via dei Cipressi 1/A Girifalco in risposta alla lettera della Società Brulli Srl indirizzata alla RAI:
Spett.le Parco Eolico Girifalco Srl Via dei Cipressi 1/A 88024 – GIRIFALCO (CZ) Anticipata via mail alla Brulli Energia srl
RACCOMANDATA A.R.
Innanzitutto un grazie di cuore: la prima cosa che mi è venuta in mente appena ho letto la lettera della Brulli Energia Srl indirizzata alla RAI è stata “finalmente potrò essere interrogato da un magistrato”. E’ ragionevole che cerchiate di difenderVi , è un Vs. pieno diritto, ma definire “ illazioni” ciò che è oggettivamente reale e tangibile non mi sembra la più opportuna delle decisioni.
E’ illazione affermare che l’autorizzazione unica prevede la costruzione di 22 aerogeneratori per complessivi 44 MW e che pertanto ogni aerogeneratore debba produrre 2 MW e che giusta Vs. pubblica dichiarazione in data 6 aprile 2010:“ ad oggi solo 12 torri per un complessivo di 30 MW sono state oggetto di costruzione , interpretando in modo restrittivo l’autorizzazione unica emanata”? Restrittivo? Ma 30 diviso 12 non fa 2,5 ?
E’ una illazione affermare che la potenza è stata aumentata? Che sia stata richiesta e concessa una autorizzazione unica in variante? E’illazione affermare che la regola generalmente applicata è che la distanza debba essere computata dal punto di massima sporgenza del fabbricato ( le pale eoliche sono catastalmente individuate come fabbricati censiti alla categoria D/1) per come più volte affermato dalla Corte di Cassazione:“…la distanza legale tra i fabbricati, ai sensi dell'art. 873 c.c. e degli strumenti urbanistici locali richiamati da tale articolo, deve essere computata dai punti di massima sporgenza…”. Cassazione civile , sez. II, 16 novembre 1996, n. 10064 Verde c. Fusco Giust. civ. Mass. 1996, 1534? Che concretamente, al fine di agevolare la misurazione, il "locus a quo" coincide con la proiezione al suolo della parete più sporgente della costruzione, con la conseguenza che vengono in rilievo tutti gli elementi costruttivi, anche accessori, qualunque ne sia la funzione, aventi i caratteri della solidità, della stabilità e della immobilizzazione, salvo che non si tratti di sporti ed oggetti di modeste dimensioni con funzione meramente decorativa e di rifinitura...”Cassazione civile , sez. II, 24 novembre 1995, n. 12163 Di Filippo c. Ferri Giust. civ. Mass. 1995, fasc. 11 ? La distanza fra una torre eolica si misura dal centro torre per come da Voi affermato e cioè mt.. 524 o dalla proiezione a terra della punta delle eliche e cioè mt. 480 ca? E’ pura invenzione affermare che la torre A/4 non rispetta il limite dei 500 mt. imposto dalla legge?
E’ illazione affermare che quanto dichiarato pubblicamente il 24 aprile 2010 dal tecnico comunale Geom. Rocco Signorelli :” nel momento in cui la legge regionale stabilisce che i fabbricati debbano essere regolarmente censiti e stabilmente abitati si fa riferimento logicamente a quello che è il nuovo catasto edilizio urbano” non corrisponde al vero? Ma il punto 3.3 del DGR n. 55 del 30/01/2006 forse testualmente non recita “ unità permanentemente abitativa regolarmente censita nel catasto terreni o edilizio urbano”? Forse una svista , altro errore di digitalizzazione o è che forse che il mio fabbricato rurale sito a circa 300 mt. renderebbe illegale la torre A/4?
E’ illazione affermare che “ in località Romano, in un fabbricato, proprio a fianco di una pala eolica (C/3), un cittadino trasferiva la propria residenza in data 4/5/2006. Lo stesso era residente al momento della conferenza dei servizi, al momento dell’istruttoria della pratica presso la Provincia di Catanzaro, al momento dell’istruttoria presso la Regione Calabria, al momento della emissione del decreto n. 11928 dell’8/8/20087”? Eppure lo aveva fatto presente alla Regione Calabria senza ottenere nessuna risposta. Lo stesso ha ritrasferito la propria residenza nel centro urbano il 10/7/2008 (ma il 10/5/2008 non erano stati effettuati i famosi” appositi ed accurati accertamenti” da parte del tecnico comunale che escludevano fabbricati stabilmente abitati nel raggio dei 500 mt. da tutte le torri eoliche?) e solo dopo aver stipulato un contratto di durata trentennale che prevede un pagamento di un canone annuo di euro 6.500,00 ca. da parte della società Parco Eolico Girifalco Srl.”
E’ illazione affermare “ in località Romano un altro cittadino, che già da anni, “abitualmente e tranquillamente”, abitava “la propria “villetta”, ubicata a circa 300 mt. da una pala eolica (C1) senza essere anagraficamente residente”? Solo in data 27/6/2007 trasferiva la propria residenza anagrafica, ma la legge non chiede la residenza, è un di più. Continua tranquillamente ad abitarci.”
E’ illazione affermare “ è stata costruita una strada abusiva ,successivamente ed a seguito del mio rifiuto, nel terreno adiacente al mio con conseguente illecito abbattimento di un numero imprecisato di piante di ulivo (per come già verificato dalla Polizia Municipale di Girifalco e dal Corpo Forestale dello Stato di Girifalco) che conduce al sito di una torre (A/3) posto sotto sequestro dalla Magistratura e che sia stato variato, conseguentemente, il percorso del cavidotto”?.
E’ illazione affermare che sull'elaborato planimetrico di progetto individuato con il n. 03154A, quello reso famoso per la errata indicazione della scala 1:2500 dopo essere stata controllato da ben quattro tecnici, è stata omessa una parte del foglio 5 del N.C.T. , tra altri, il fabbricato individuato al foglio 5 particella 320 categoria A/4 del Comune di Girifalco proprio quello ubicato a 480 mt. ca dalla punta delle eliche dalla pala A/4?
E’ illazione affermare che , alla medesima data e pertanto già tranquillamente censiti al momento dell’istruttoria da parte dei competenti organi, decine di fabbricati iscritti al catasto terreni non risultano sulle mappe progettuali ? E’illazione affermare che “ relativamente al fabbricato ubicato in zona cimiteriale, gli Enti interessati ai fini dell’approvazione del progetto sono stati tratti in inganno dalle falsità contenute in un certificato di destinazione urbanistica” ?
E’ illazione affermare che sia quanto meno strano che la convenzione tra il comune di Girifalco e la società Parco eolico Girifalco Srl (attto pubblico perciò alla libera conoscenza di tutti) stipulata il 12 aprile 2006 a rogito del Segretario Comunale Alfredo Bicci repertorio 5/06 all’articolo 1 prevedeva un impianto di 44 MW senza precisare il numero delle torri eoliche (44 MW: 2MW di potenza per ogni torre dà come risultato 22) e che il 25 settembre dello stesso anno, circa sei mesi dopo, per come risulta dalla delibera del Consiglio Comunale di Girifalco n. 27 del 25 settembre 2006, non bisognava dirlo se no si rischiava di perdere l’effetto commerciale? Come se fosse un dentifricio! A che pro?
E’ illazione...ecc. ecc.?
Mi fermo, il resto al magistrato..
E perché gli enti e gli uffici interessati non hanno mai dato neanche un accenno di risposta , tra le tante altre, a queste domande?
Da parte mia ho già provveduto a annotare sul mio vecchio e consunto “Zingarelli” alla parola verità “ vedi illazione” ed alla parola matematica vedi “ opinione”. Cordiali saluti.
Raffaele Tolone
Girifalco, 15-10-2010
88024 GIRIFALCO (CZ)
