martedì 27 settembre 2011

Lettera aperta al Sig. Sindaco di Girifalco 20 aprile 2010






LETTERA APERTA AL SIGNOR. SINDACO DI GIRIFALCO




Girifalco, 20 aprile 2010

Egregio Signor Sindaco, 
nell’attesa del tanto sbandierato convegno del 24 aprile p.v., le vorrei fare osservare e rammentare alcune cose che potrebbero rivelarsi utili ai fini di una definitiva ed esauriente risposta a tutti i cittadini .
Io cercherò comunque di essere malizioso. So che ne sarà contento e sorriderà.
Certo è che dovrà essere molto convincente considerato anche il momento politico che lei e la comunità girifalcese stanno vivendo. 
Il suo partito, il Partito Democratico, la ha accusata di aver tradito il patto elettorale stipulato con gli elettori dopo aver sbandierato a destra e a manca la discontinuità politico-amministrativa con la precedente amministrazione . La accusa di aver tradito gli accordi elettorali stipulati il 9/3/2008 con il Partito Democratico, UDC e Sinistra Arcobaleno relativamente alla composizione della Giunta (4 assessori e non 6). La accusa di esercitarsi alla moltiplicazione degli assessori: “Paga uno e prendi tre” . 
Non é stato rispettato il patto di stabilità con tutte le conseguenze del caso.
Voci di corridoio dicono che lei ha presentato, anche se all’albo pretorio non vi è affissa la relativa delibera di giunta, denuncia per diffamazione nei confronti del quotidiano “ La Repubblica” per aver fatto passare il nostro paese per un paese di mafiosi. Forse l’ha fatto a titolo personale e non istituzionale. Assolutamente non è mia intenzione impelagarmi in una discussione che potrebbe rivelarsi meramente accademica: le faccio solo osservare rispettosamente che il comune cittadino se sente parlare di indagini della squadra omicidi subito pensa ad un omicidio, se squadra antiscippo ad uno scippo, se squadra antirapina a una rapina, se squadra antitruffa a una truffa, se squadra antinarcotici allo spaccio di droga, se guardia di finanza a reati finanziari/fiscali/tributari e così via. Sul parco ( meglio parchi perché nella sostanza sono tre) eolico di Girifalco sta indagando la Procura Antimafia e non quella ordinaria e il procuratore capo intervistato da RAI 3 è la medesima persona intervistata dalla stessa emittente a Sant’Onofrio in occasione dell’”Affruntata”. Da noi “Cunfrunta”. Un motivo ed un filo conduttore ci saranno , magari si riveleranno,come tutti auspichiamo, inconsistenti ma al momento ci sono..
Comunque non vorrei che questo fosse solo un espediente per distrarre l’attenzione dai veri problemi: il suo tradimento del patto elettorale, il mancato rispetto del patto di stabilità con tutte le conseguenze del caso e le denunciate e “ presunte” violazione di legge in tutto l’iter di approvazione del(i) citato(i) parco(hi) eolico (i) di Girifalco alle quali lei finge di non credere.
Di una sola cosa lei ha ragione: ha ricevuto una pesante eredità dalla vecchia amministrazione che le ha lasciato il classico cerino in mano e lei si è bruciato. Le hanno lasciato una pistola carica in mano, è vero, ma lei poteva mettere la sicura o premere il grilletto: ha preferito premere il grilletto senza guardare cosa andava a colpire il proiettile.
Non si è mai chiesto perché la precedente amministrazione e il sindaco in particolare il 3 gennaio 2008 faceva approvare la variante al piano regolatore al fine di poter fregiarsi di un tal successo ( la definitiva approvazione dei parchi eolici) nella campagna elettorale per le provinciali 2008, ma a seguito della presentazione delle tre osservazioni da parte mia, del sig. Salvatore Tolone e del sig. Filippo Giovanni de Stefani , pur conoscendo a mena dito la pratica e pertanto in grado di rispondere immediatamente alle osservazioni, abbia preferito ritirarsi in buon ordine lasciandole la patata bollente in mano?
In merito a tali “ presunte” violazioni le ho scritto tante volte senza attenere da parte sua alcun cenno o riscontro, senza che lei, sempre obbligato ai sensi della Legge 241/ 90 , si degnasse di rispondere anche per affermare, com’è suo diritto/dovere, che dicevo un mucchio di fesserie. Se l’avesse fatto si sarebbe tutto chiarito con la cittadinanza che al momento non sa che cosa pensare.
Forse chi tace acconsente???
Comunque le faccio presente quanto segue:
Non corrisponde al vero che il TAR Calabria abbia rigettato il ricorso presentato dal Sig. Salvatore Tolone, bensì , per come qualsiasi legale potrà confermarle, il TAR non ha accolto al momento solo la richiesta di Sospensiva, e solo per assenza di periculum in mora dovuto alla mancata dichiarazione, all’epoca, di pubblica utilità. 
Come non è vero per come si vorrebbe far credere che la Suprema Corte di Cassazione abbia disposto il dissequestro del sito relativo all’aerogeneratore denominato A3. La Corte non ha accolto il ricorso, ha solo rinviato al Tribunale della Libertà affinchè alla luce di nuovi elementi riveda il proprio giudizio. Non sono precisati i motivi che possono essere di forma o di sostanza. 
Di sostanza potrebbe, ad esempio, anche essere il mancato sequestro della strada abusiva diretta al sito posto sotto sequestro della suddetta pala eolica A3 e del relativo cavidotto o anche per il relativo abbattimento senza alcuna autorizzazione di un imprecisato numero di piante di ulivo.
Lei, da circa quattro mesi, deve ancora rispondere ai cittadini se la pala eolica contrassegnata con la sigla A4 è posta a una distanza di 480 m ca. da una abitazione regolarmente accatastata e stabilmente abitata. In sua vece, e non si capisce il perché, ha tentato, arrampicandosi sugli specchi con le mani unte, di dare una risposta la Società Parco eolico Girifalco Srl affermando che “ dalle misurazioni effettuate in sito il centro della Torre dell’aerogeneratore denominato A4 ha una distanza planimetrica superiore a 524 m dalla costruzione “ Dal centro della Torre, badi bene, e non dal punto di massima sporgenza per come vorrebbe il comune discernimento di un altrettanto comune cittadino, per come citato dal vigente codice civile (artt. 873 e seguenti) e per come più volte stabilito della Corte di Cassazione “…La distanza legale tra i fabbricati (e un aerogeneratore è considerato un fabbricato in quanto stabilmente fisso al suolo), ai sensi dell’art. 873 c.c. e degli strumenti urbanistici locali richiamati da tale articolo, deve essere computata dai punti di massima sporgenza (Punta delle eliche nel caso specifico)… Concretamente, al fine di agevolare la misurazione, il punto dal quale partire è la proiezione al suolo della parte più sporgente dell’edificio (punta delle eliche)”. 
(Cassazione civile, sez. II, 16 novembre 1996 n. 10064 - 24 novembre 1995 n. 12163)
Il presidente Berlusconi, è notorio, è infastidito dalla Corte Costituzionale, non è che a lei per caso da fastidio la Corte di Cassazione?
Ragionevolmente si può affermare, considerato che le eliche sono lunghe circa 47 m.ca, che la distanza reale e legale sia data dalla differenza tra 524 m. e 47 m. Tale differenza è di circa m 480 , cifra molto inferiore ai fatidici 500 metri previsti dalla Legge.
Con mia lettera dell’11/8/2008 prot. 7772, rimasta priva di un suo qualsiasi riscontro come tutte le altre, le facevo presente che il mio fabbricato, stabilmente abitato secondo quanto previsto dalla Legge Regionale n.55 del 30 gennaio 2006 regolarmente accatastato e individuato al catasto terreni alla particella 62 del foglio 5 è posto al una distanza molto inferiore ai fatidici 500 metri dalle torri contrassegnate con le sigle A3 e A4. Il requisito di fatto evocato dalla legge (stabile abitazione, non ad esempio residenza o domicilio ) infatti fa sì che esso sia una destinazione, anche astratta, che qualunque legittimo proprietario può imprimere al proprio immobile (presenza di allaccio di acqua e di luce), non richiedendosi alcun’altra caratterizzazione giuridica che non sia la mera abitabilità stabile. 
C’è da aggiungere che l’unico modo di dimostrare che un fabbricato interamente ristrutturato e rimesso a nuovo, dotato di allaccio luce e acqua, dotato di cucina, sala da pranzo, bagno con doccia e camera da letto non possa essere “ stabilmente abitato” è quello di negare l’evidenza dei fatti a qualsiasi costo. Ma fino a quando? 
A comprova della stabile abitabilità come sopra descritta, le faccio presente che negli anni 1994/1995 ho provveduto alla ristrutturazione del suddetto fabbricato rimettendolo a nuovo.
A dimostrazione della mia totale ed incondizionata volontà di utilizzare stabilmente secondo le mie esigenze e dei miei familiari il suddetto fabbricato individuato con la particella 62 del foglio 5 le faccio ancora presente che tutti i terreni di mia proprietà sono concessi in fitto e in tutti i contratti debitamente registrati, ultimo dei quali sottoscritto il 21/3/2006 davanti alle competenti associazioni di categoria , in quanto necessario per la richiesta della relativa integrazione dell’olio, e’ inserita la seguente clausola:.” Il signor Tolone (omissis)… si riserva in via esclusiva l’utilizzo delle case coloniche presenti nel fondo fittato…”. Mi dice per quale motivo avrei fatto inserire questa clausola se non per la mia espressa volontà di abitarci io, i miei familiari o i miei amici rimettendoci, com’è facile intuire, una parte del fitto? 
Quali sono i requisiti oggettivi secondo lei e secondo l’ufficio tecnico comunale che una abitazione deve possedere per essere “stabilmente abitata”?
Anche questa è una domanda maliziosa? 
La società Parco eolico Girifalco Srl nel richiamare più volte la delibera n. 47 del 17 ottobre 2008 testualmente cita” …la delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 17/10/2008 con la quale tale Comune, tra l’altro, ha verificato che, in seguito ad appositi e accurati accertamenti, le distanze minime di mt. 500 dai siti di ubicazione delle torri eoliche ai fabbricati stabilmente abitati e regolarmente censiti vengono rispettate”. 
Nella citata delibera di Consiglio Comunale lei, e tutti i consiglieri di maggioranza testualmente dichiarano che: ”….in seguito ad appositi e accurati accertamenti le distanze minime di mt. 500, previste dalla deliberazione di G.R.. n. 55/2006, dai siti di ubicazione delle torri eoliche ai fabbricati stabilmente abitati regolarmente censiti, vengono comunque rispettate anche, nonostante l’errata indicazione della scale 1:2500 sugli elaborati planimetrici catastali,...” 
Nonostante ciò, l’unica relazione tecnica allegata alla citata delibera, e ritengo sia la sola che si possa prendere in considerazione, è quella redatta dal Geom. Rocco Signorelli nella sua qualità di Responsabile dell’area tecnica del Comune di Girifalco ed è costituita da una sola paginetta nella quale il riferimento alla fatidica distanza dei 500 metri è di soli quattro righe:
” …in seguito ad appositi ed accurati accertamenti (quali?) ha rilevato che le distanze minime di mt. 500, previste dalla deliberazione di G.R. n. 55/2006, dai siti di ubicazione delle torri eoliche ai fabbricati stabilmente abitati regolarmente censiti (quali?), vengono comunque rispettate anche, nonostante l’errata indicazione della scala 1:2500 sugli elaborati planimetrici catastali” 
Com’è che nonostante tutti questi appositi ed accurati accertamenti il Responsabile dell’area tecnica non si è accorto che dalle mappe erano spariti decine e decine di fabbricati? Com’è che non si è accorto che il sito della pala eolica A3 era stato spostato di oltre cento metri rispetto al sito riportato nell’elaborato progettuale approvato? Com’è che non se ne è accorto al momento del frazionamento catastale della particella 32 del foglio 5?
Ma non è di pubblico dominio che nelle proprie relazioni qualsiasi tecnico deve precisare gli elementi e le procedure utilizzati: il metodo utilizzato per la rilevazione, le attrezzature tecniche utilizzate (gps o un semplice metro ad esempio), i siti e i fabbricati presi in considerazione, gli accertamenti catastali o anagrafici esperiti ecc: ? 
Memore di ciò in data 28 ottobre 2008 prot. 10305 provvedevo a richiederle “ Copie conformi sia della relazione tecnica che della relazione legale sottoscritte dai relativi professionisti incaricati e contenenti le precisazioni, le deduzioni e in particolare i pareri che la S.V.I. e il Consiglio Comunale hanno ritenuto opportuno sottoscrivere e far propri e che hanno costituito il principale supporto tecnico/legale per l’approvazione della delibera Consiliare n. 47 del 17/10/2008.” Ad oggi non ho avuto nessuna risposta .
Forse leggendo queste relazioni, se esistono, da chi sono state fatte e da chi e come siano state pagate, avremmo potuto capire che non c’è stato nessun falso in atto pubblico, nessun interesse in atti di ufficio, che non c’è stata nessuna violazione alla vigente normativa e che tutto è regolare. 
Purtroppo non è stato così.
Avremmo finalmente potuto conoscere quali sono i requisiti oggettivi secondo il Comune di Girifalco che una abitazione deve possedere per essere dichiarata “stabilmente abitata” e regolarci di conseguenza.
Avremmo finalmente potuto comprendere perché un manifesto ed evidente falso in atto pubblico ( scala 1:2500 anziché 1:2000 ), uno dei tanti, debba essere considerato un “puro errore di digitalizzazione” anche se una volta compilato da un tecnico viene sottoscritto per verifica da un altro tecnico e sottoscritto infine, per l’approvazione, da un altro tecnico ancora e successivamente controllata da tutti i tecnici delle Amministrazioni interessate. 
Avremmo finalmente potuto capire il motivo per cui “nessun vincolo o diritto è stato violato, in quanto il disegno è realizzato alla stessa scala delle carte catastali 1:2000 come asseverato dall’Amministrazione Comunale di Girifalco, avvalendosi del parere dell’ufficio tecnico comunale (quelle quattro righe?), con delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 17/10/2008” . 
Avremmo potuto comprendere perché se tento di uccidere e non ci riesco è tentato omicidio, se tento di rubare e non ci riesco è tentato furto, se tento di truffare e non ci riesco è tentata truffa e così via. Se invece presento spacciandoli per veri dei documenti falsi o attesto false dichiarazioni si afferma che nessun vincolo o diritto è stato violato o che trattasi di mero errore di digitalizzazione.
Ma forse era una richiesta maliziosa. 
La suddetta delibera n. 47 del 17/10/2008 sembra sia diventata la panacea di tutti i mali e viene sbandierata come una reliquia. 
Quando non sa che come giustificare gli abusi commessi la Società Parco eolico Girifalco Srl ripete continuamente:
“ …il rispetto delle distanze è stato verificato dall’Amministrazione comunale che ne ha preso atto della citata delibera”, “…avvalendosi del parere dell’ufficio tecnico comunale con delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 17 ottobre 2008” , “ …ivi inclusa la delibera del consiglio comunale n. 47 del 17 ottobre 2008 con la quale tale comune, tra l’altro, ha verificato con appositi e accurati, accertamenti…”. Ma non è per caso che la società Parco eolico Girifalco Srl voglia scaricare tutta la responsabilità sugli amministratori comunali?
Sicuramente è una delibera che ha stravolto il diritto amministrativo e la relativa prassi.
Difatti Lei in qualità di il sindaco, nella sua relazione allegata alla più volte citata delibera, dichiara testualmente: ”…sono pervenute 3 osservazioni da parte di cittadini interessati (ripeto la mia, del sig. Salvatore Tolone, del sig. Filippo Giovanni de’ Stefani), ai quali questo Consiglio comunale deve dare delle controdeduzioni più per motivi di cortesia verso i cittadini che per un doveroso atto amministrativo”. 
Per caso sono state inventate le delibere di cortesia? 
Possibile che una delibera assunta per fare una “cortesia” sia diventata all’improvviso così importante?
Possibile che in questa delibera tutto debba ruotare intorno a una relazione tecnica di meno di una paginetta che nella seconda parte recita testualmente: ”…mentre per quanto riguarda il posizionamento della stazione AT-MT ubicata sulla particella del foglio di mappa n. 10 si è accertato che la stessa ricade all’interno della perimetrazione del vincolo cimiteriale di assoluta inedificabilità” ?
Ma non costituisce un reato costruire in zona di rispetto cimiteriale considerato anche che i lavori erano gia iniziati?
In una delle tante comunicazioni a lei indirizzate (12 settembre 2008 prot. N. 8678), rimasta priva come sempre di un suo riscontro, le facevo osservare: ”Se così fosse, com’è che, tra l’altro, la società Parco eolico Girifalco Srl prosegue ancora illegittimamente, ad avviso del sottoscritto, alla data odierna, tutti i lavori, per lo più anche in zona di rispetto cimiteriale, senza che la S.V.I. sia mai intervenuta, anche se più volte sollecitata, nei termini, nei modi e nei tempi previsti dalla vigente normativa?” 
E ancora (28 ottobre 2008 prot. N. 10306 sempre priva di alcun riscontro da parte sua): ” fra le tante, tra l’altro, Lei ha omesso di precisare (nella suddetta delibera n. 47 del 17/10/2008) che il progetto è stato approvato dai vari Enti competenti in quanto, relativamente al fabbricato ubicato in zona cimiteriale, gli stessi sono stati tratti in inganno dalle falsità contenute in un certificato di destinazione urbanistica. Forse tale omissione è dovuta al fatto che per Lei i falsi in atto pubblico non sono altro che degli “errori involontari ed ininfluenti” e pertanto da non tenere assolutamente in considerazione. Troppi falsi, troppe omissioni e troppe false dichiarazioni in una sola pratica per poter essere considerati delle semplici “coincidenze”.
Le casistiche sono tante non c’è che da scegliere.
In località Romano, in un fabbricato, proprio a fianco di una pala eolica, un cittadino trasferiva la propria residenza in data 4/5/2006. Lo stesso era residente al momento della conferenza dei servizi, al momento dell’istruttoria della pratica presso la Provincia di Catanzaro, al momento dell’istruttoria presso la Regione Calabria, al momento della emissione del decreto n. 11928 dell’8/8/20087, al momento della comunicazione dell’inizio dei lavori e così via. Eppure lo aveva fatto presente alla Regione Calabria senza ottenere nessuna risposta. Lo stesso ha ritrasferito la propria residenza nel centro urbano il 10/7/2008 dopo aver stipulato un contratto di durata trentennale che prevede pagamento di un canone annuo di euro 6.500,00 ca. da parte della società Parco Eolico Girifalco Srl.
Sempre in località Romano un altro cittadino, che già da anni, “abitualmente e tranquillamente”, abitava “la propria “villetta”, ubicata a circa 300 mt. da una pala eolica (Sigla C1) senza essere anagraficamente residente. Solo in data 27/6/2007 trasferiva la propria residenza anagrafica. Attualmente continua tranquillamente ad abitarci.
C’è ancora di più: nelle proprie “osservazioni in merito al Progetto per la realizzazione del Parco Eolico” in Girifalco, depositato in data 24/7/2006 n. 7098 protocollo presso il Comune di Girifalco, giusta pubblicazione BUR Regione Calabria del 30/3/2007” presentate, come da legge, alla Provincia di Catanzaro in data 30/4/2007 prot. 31330, il sig. Filippo Giovanni de’ Stefani, testualmente affermava: “...E ancora e soprattutto! E’ fatto divieto di installare gli aerogeneratori ad una distanza minima di 500 mt. dalla più vicina unità permanente abitativa regolarmente censita nel catasto terreni o edilizio urbano, con mitigazione dell’impatto visivo.
Sull’intera area interessata all’installazione degli aerogeneratori risultano presenti diverse unità abitative stabilmente abitate o giornalmente utilizzate dai conduttori dei fondi, ma soprattutto regolarmente censite. Tali insediamenti urbani esistenti non risultano riportati sulle planimetrie in atti e/o nella documentazione in atti. (sbianchettamento o errore di digitalizzazione?) A tal riguardo si chiede che gli organi competenti provvedano ad un puntuale esame del progetto in tutta la sua interezza comprensiva dei diversi allegati e altresì si richiede all’Amministrazione del Comune di Girifalco l’esibizione di ogni documento tecnico necessario a considerare il reale stato dei luoghi!
Si sottolinea che dal progetto in atti si prevede l’installazione delle torri “C” a distanze decisamente inferiori a quelle precedentemente rammentate, quasi ogni 5/6 abitazioni, ripetesi stabilmente abitate”
Forse nel frattempo è successo qualcosa e ce lo siamo perso!
Una cosa desidererei che lei capisse. Non si tratta di soldi, per come qualcuno interessato a far cadere tutto nel dimenticatoio, vorrebbe far credere. 
Ribadisco, pertanto, quanto ho avuto già modo di precisare:
“E’ pur vero che la società parco eolico Girifalco Srl, senza che io mai la cercassi, tra la fine di giugno 2009 e l’inizio di luglio dello stesso anno mi ha più volte telefonato e fatto telefonare sia al telefono di casa che al mio cellulare dal telefono del proprio ufficio di Reggio Emilia e da quello di Girifalco e dai cellulari di un tal sig. Montorsi e del proprio incaricato tecnico a Girifalco affinché autorizzassi, non il passaggio del cavidotto, come falsamente asserito nell’articolo di Calabria Ora dell’8/4/2010, ma la costruzione di una strada abusiva successivamente e a seguito del mio rifiuto, costruita sempre abusivamente nel terreno adiacente con conseguente illecito abbattimento di un numero imprecisato di piante di ulivo (per come già verificato dalla Polizia Municipale di Girifalco e dal Corpo Forestale dello Stato di Girifalco). 
Tale pressante richiesta era dovuta al fatto che il mio terreno costituiva la via più breve, diretta ed economica per collegare il sito della pala A4 a quello della Pala A3 successivamente sequestrato. Il tutto dietro una consistente offerta in denaro, che non ho mai chiesto o sollecitato, per un importo a sei cifre e che ho rifiutato in quanto la dignità , la libertà di agire secondo coscienza e il rispetto di se stessi e di qualsiasi altra persona non hanno prezzo.
Relativamente alle “richieste esose” di cui all’articolo è una pura, semplice e comoda invenzione per non dire follia. Ho solo fatto presente che a seguito dell’insediamento eolico, il mio terreno, come tutti i terreni e le abitazioni circostanti, avevano già assunto un valore prossimo allo zero e che pertanto sì che ci avevo rimesso una “cifra esosa”.”
Sono assolutamente e pienamente d’accordo in merito alla validità e all’opportunità di avvalersi delle energie alternative e in particolare dell’energia eolica. Sono altresì fermamente e sinceramente convinto che l’interesse della collettività debba sempre prevalere sugli interessi dei singoli cittadini, sui miei e sui suoi per primi. Peccato che lei non sia d’accordo o almeno non ha mai dimostrato di esserlo con i fatti. Ritengo sia un incontestabile fatto che qualsiasi iniziativa deve essere autorizzata, sponsorizzata e portata a conclusione nel pieno rispetto delle Legge e delle norme vigenti in uno stato di diritto come quello italiano. 
Se il progetto “Parco eolico di Girifalco” fosse stato istruito e approvato nel pieno rispetto della legalità nessuno avrebbe avuto niente da obiettare e probabilmente, con piena soddisfazione di tutti, girerebbero le pale eoliche e non, mi scusi la volgarità, le palle dei cittadini.
Cosa insegneremo ai nostri figli se ora abbassiamo la testa e facciamo calpestare i diritti costituzionalmente sanciti? 
Ecco perché combatto questa battaglia, quasi in solitario, per la legalità, il rispetto delle norme, il rispetto della dignità delle persone e la coerenza delle proprie idee. 
E’ una questione di legalità e di giustizia con le “ L” e “G” maiuscole e non si può né si deve transigere a nessun costo: aspettiamo con ansia i suoi annunciati chiarimenti nella assoluta certezza che solo le superiori decisioni della magistratura potranno far luce sull’intera vicenda. 

Girifalco, 20 aprile 2010


Raffaele Tolone






pubblicato da: Raffaele Tolone